CONTRATTO DI FORNITURA PER SERVIZI DI ANIMAZIONE E SPETTACOLO NOLEGGIO ATTRAZIONI E ATTREZZATURE TRA: la Dream Animation, con sede legale Pompei (NA) 80045, alla Via Lepanto n.255, Partita IVA e Codice Fiscale: 08525631217, in persona del titolare sig. Acanfora Giuseppe, nato Napoli il 14.02.1986, c.f. CNFGPP86B14F839I, (di seguito: fornitore del servizio); E Cliente/Azienda: ______________________________ con Residenza/Sede legale: ____________________________(__) Cap: ______ in Via: ________________________________ P.Iva: ________________ C.f.: _____________________ SDI: _________ PEC:______________________________ E-mail: ____________________________________________ Tel: ____________________ Cell: _______________________ in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. __________________________________ (di seguito: fruitore del servizio); PREMESSA 1. il fornitore del servizio di animazione e spettacolo Dream Animation propone e organizza eventi e feste sia per clienti privati che per le piccole, medie e grandi aziende, centri commerciali, supermercati, associazioni, strutture turistiche, ristoranti, hotel e scuole; 2. la società Dream Animation, tra gli altri, fornisce i servizi di animazione per eventi di qualsiasi genere, party, noleggio di gonfiabili, allestimenti feste a tema, comunioni, matrimoni, costumi e mascotte, gonfiabili, giochi e attrazioni extra, carrettini e allestimento palloncini ; 3. il fruitore del servizio ha manifestato interesse per l'offerta commerciale proposta dal fornitore del servizio. SI CONVENE E STIPULA QUANTO SEGUE 1. La premessa di cui innanzi costituisce parte dell'accordo; 2. il contratto, avente ad OGGETTO: ______________________________ (attrazioni e servizi concordati) riferito al preventivo n.________ del __________ si intende conferito il __________ – ore ________ 3. il fornitore del servizio si impegna a prestare la propria opera, per mezzo dei suoi dipendenti, utilizzando la diligenza - necessariamente richiesta - ai fini dell’attività lavorativa esercitata rispettando le leggi e le consuetudini di buon costume vigenti in materia; 4. il fornitore del servizio garantisce la presenza del proprio personale presso il luogo interessato del fruitore; 5. negli orari in cui non sarà presente personale del fornitore del servizio presso la struttura del fruitore del servizio, quest'ultimo sarà custode di tutta la merce esposta e risponderà nei confronti del fornitore di perdita, sottrazione e danneggiamento dei beni; 6. in nessun caso il fruitore del servizio acquisterà la proprietà dei beni del fornitore esposti o comunque giacenti presso la sua struttura per esigenze organizzative del fornitore del servizio, che saranno -in ogni caso- prelevati e trasportati a cura e spese del fornitore del servizio al termine della durata del presente contratto; 7. il fruitore del servizio, qualora ricorrano giusti motivi, potrà recedere dal contratto dandone comunicazione al fornitore del servizio a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo P.E.C., almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza dello stesso; 8. il corrispettivo del servizio è stabilito in quanto concordato nel preventivo personalizzato accettato dal cliente. Il corrispettivo/saldo potrà essere versato con le suddette modalità o anche alla fine dell’evento con pagamento pro manibus nei limiti consentiti dalla normativa vigente da effettuare direttamente agli operatori autorizzati; si specifica, inoltre, che i costi relativi ai diritti SIAE e riguardanti l’occupazione di suolo pubblico ed eventuali altri permessi – qualora il lavoro sia svolto per enti e/o associazioni – è sempre a carico del cliente fruitore; 9. il pagamento del corrispettivo pattuito non potrà essere sospeso né ritardato da pretese od eccezioni del fruitore del servizio, qualunque ne fosse il titolo, salvo il successivo e separato esercizio delle sue ragioni; 10. il fruitore del servizio esonera espressamente il fornitore da qualsivoglia responsabilità per i danni diretti ed indiretti a persone e/o cose che potessero derivargli da fatto doloso o colposo di propri dipendenti o di terzi in genere, tranne che concorra colpa grave o manifesta del fornitore del servizio; 11. il mancato pagamento, in tutto od in parte del corrispettivo alle scadenze pattuite, costituirà automaticamente in mora il fruitore del servizio; tale mancato pagamento costituirà inoltre inadempienza grave, legittimando in ogni caso il fornitore del servizio a chiedere la risoluzione di diritto del contratto fatte salve le eventuali azioni per il mancato guadagno e/o il lucro cessante; 12. tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto sì che, per patto espresso, la violazione di anche una soltanto delle dette clausole darà diritto alla risoluzione del contratto; 13. per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto disposto dalla normativa vigente in materia; 14. qualunque modifica al presente contratto dovrà essere concordata per iscritto; 15. per qualsiasi controversia dovesse insorgere in applicazione della presente convenzione, le parti convengono quale foro competente quello di Nocera Inferiore. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17) Luogo e Data ________________________lì_________________ Firma (leggibile) e Timbro Cliente Firma (leggibile) e Timbro Fornitore